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Condizioni generali di trasporto – DAT A/S

DAT A/S

Revisione 3.0 

In vigore dal 22 settembre 2026 

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

Compagnia – DAT A/S, con sede legale in Lufthavnsvej 4, 6580 Vamdrup, Danimarca. 

Agenzia autorizzata – Un agente autorizzato da DAT che vende biglietti ai passeggeri per i voli della Compagnia. 

Bagaglio – Gli effetti personali che il passeggero porta con sé nel corso del viaggio. Salvo diversa indicazione, il termine comprende sia il bagaglio registrato sia il bagaglio a mano (ossia non registrato). 

Tagliando identificativo bagaglio – Il documento stampato da DAT per l'identificazione del bagaglio registrato. 

Ricevuta del bagaglio – La parte del tagliando bagaglio che il passeggero riceve quale ricevuta del bagaglio registrato. 

Bagaglio registrato – Ogni bagaglio di cui la Compagnia è responsabile e per il quale è stata emessa una ricevuta del bagaglio. 

Termine ultimo per l'accettazione – Il termine stabilito dalla Compagnia entro il quale il passeggero deve aver completato le formalità di accettazione (check-in) e, ove applicabile, aver ricevuto la carta d'imbarco. 

Convenzione – Una o più norme internazionali, nella misura in cui siano applicabili al presente contratto. Ad esempio, la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999. 

Danno – Comprende la morte, la lesione personale, la perdita, la perdita parziale, il furto o altro danno che possa verificarsi a causa o in occasione del trasporto. 

Biglietteria elettronica o telefonica – L'emissione, da parte o per conto della Compagnia, di un biglietto a seguito di una prenotazione effettuata dal passeggero via Internet o per telefono. 

Forza maggiore – Un evento inusuale e imprevedibile, al di fuori del controllo della Compagnia, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le contromisure possibili. 

Bagaglio a mano / Bagaglio in cabina – Ogni bagaglio che non è stato registrato ed è considerato non registrato. 

Itinerario – Uno o più documenti emessi dalla Compagnia al passeggero contenenti il nome del passeggero, il programma di viaggio e le relative informazioni. 

Passeggero – Qualsiasi persona, ad eccezione dei membri dell'equipaggio a bordo, che viene o sta per essere trasportata con un aeromobile sulla base di un biglietto aereo. 

Scalo intermedio – Gli aeroporti, diversi dall'aeroporto di partenza e da quello di arrivo, indicati nel biglietto del passeggero o nell'orario della Compagnia come scali di transito lungo l'itinerario del passeggero. 

DSP (SDR) – Il Diritto speciale di prelievo (Special Drawing Right, SDR) del Fondo Monetario Internazionale (FMI) è un'unità di conto composita che costituisce l'unità di cambio ufficiale del Fondo Monetario Internazionale. Le informazioni sul tasso corrente del Diritto speciale di prelievo in una delle valute europee e scandinave sono reperibili sui quotidiani o presso gli sportelli bancari. 

TariffaLe tariffe pubblicate, i diritti e/o le Condizioni di Trasporto della Compagnia aerea che sono state depositate presso le autorità dei Paesi in cui tale registrazione è richiesta. 

Biglietto – Un documento di viaggio valido, ricevuta del bagaglio e contratto, emesso dalla Compagnia o per conto della Compagnia, e, qualora siano stati utilizzati biglietti elettronici, i documenti consegnati al passeggero prima dell'imbarco o dopo la conferma della prenotazione. 

Sbarco volontario – Lo sbarco nel corso di un viaggio, richiesto dal passeggero, durante uno scalo intermedio tra l'origine e la destinazione finale, accettato preventivamente dalla Compagnia. 

ARTICOLO 2. APPLICABILITÀ

2.1.Le presenti Condizioni di Trasporto si applicano quando DAT è il vettore contrattuale o quando il codice di designazione di DAT quale vettore aereo figura sul biglietto o sull'itinerario del passeggero, fatte salve le eventuali condizioni applicabili del vettore operativo e le norme imperative di legge. 

2.2.Le presenti Condizioni di Trasporto sono applicabili salvo che siano in contrasto con norme, regolamenti o leggi applicabili. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni di Trasporto sia invalida ai sensi di norme, regolamenti o leggi applicabili, le altre disposizioni restano comunque valide. 

2.3.Le presenti Condizioni di Trasporto si applicano fatte salve le norme imperative di legge applicabili a qualsiasi tariffa applicabile. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni di Trasporto sia in conflitto con norme imperative di legge, prevalgono le norme imperative di legge mentrele restanti disposizioni delle presenti Condizioni di Trasporto restano in vigore. 

2.4.Qualora specifiche regole tariffarie, condizioni del biglietto o condizioni speciali, espressamente comunicate al passeggero e da questi accettate al momento della prenotazione, disciplinino la stessa materia delle presenti Condizioni di Trasporto, tali condizioni specifiche prevalgono limitatamente alla parte in contrasto. In tutti gli altri casi, le presenti Condizioni di Trasporto prevalgono sulle altre regole generali o informazioni pubblicate da DAT. 

2.5.Sede principale di DAT: 

DAT A/S 

Kolding Airport Vamdrup, Lufthavnsvej 4 

6580 Vamdrup, Danimarca 

Per i recapiti consultare www.dat.dk 

Orari di apertura di DAT Scheduled Services 

Consultare gli orari di apertura aggiornati su www.dat.dk 

2.6.Per i biglietti, i servizi accessori e gli altri prodotti acquistati direttamente da DAT tramite www.dat.dk o un altro canale di vendita gestito da DAT, il Merchant of Record (venditore ufficiale della transazione) è DAT A/S, CVR n. 12654693, Lufthavnsvej 4, 6580 Vamdrup, Danimarca. 

2.7.Le presenti Condizioni di Trasporto e il contratto di trasporto tra DAT e il passeggero sono disciplinati dal diritto danese. 

Tale scelta della legge applicabile non pregiudica l'applicazione della Convenzione di Montreal, del regolamento (CE) n. 261/2004, del regolamento (CE) n. 1107/2006 e di qualsiasi altra norma imperativa nazionale, dell'Unione europea, del SEE o internazionale applicabile al trasporto che non possa essere legittimamente esclusa o limitata mediante accordo. 

Nulla nel presente Articolo limita il diritto del passeggero di promuovere un'azione dinanzi a un giudice o ad altro organo competente avente giurisdizione ai sensi delle norme imperative di legge applicabili. 

2.8.Per i voli venduti direttamente da DAT tramite www.dat.dk, il vettore aereo operativo è DAT A/S, salvo diversa indicazione. L'identità del vettore aereo operativo sarà comunicata al passeggero al momento della prenotazione. Qualora, in via eccezionale, l'identità del vettore aereo operativo cambi dopo che la prenotazione è stata effettuata, DAT informerà il passeggero del cambiamento non appena ragionevolmente possibile e in conformità alla normativa applicabile. 

ARTICOLO 3. BIGLIETTI

3.1.DAT opera esclusivamente con un'unica classe di servizio: la cabina Economy standard. Tutti i biglietti emessi sono in Classe Economy. 

3.2.Il biglietto costituisce prova conclusiva del contratto di trasporto tra la Compagnia e il passeggero il cui nome è indicato sul biglietto. 

3.3. Il trasporto può essere effettuato esclusivamente dalla persona alla quale è stato emesso il biglietto. La compagnia aerea effettuerà il trasporto esclusivamente a favore della persona indicata sul biglietto. Al passeggero potrà essere richiesto di presentare un documento di identità valido e appropriato.  

3.4.Tutti i passeggeri devono identificarsi mediante un documento di identificazione idoneo e in corso di validità all'accettazione e all'imbarco. La prenotazione è personale e non può essere trasferita a un'altra persona, né può essere modificato il nome del passeggero, salvo quanto espressamente consentito dalle regole tariffarie applicabili al biglietto. Qualsiasi cambio di nome o trasferimento consentito è soggetto alle condizioni e all'eventuale commissione applicabile indicate in tali regole tariffarie. La Compagnia si riserva il diritto di negare il trasporto ai passeggeri che non siano in grado di esibire un documento di identificazione idoneo e in corso di validità. I ll passeggerodeve sempre assicurarsi di portare con sé i documenti richiesti per il viaggio verso il Suo paese di destinazione. Tra questi rientrano, ad esempio, il passaporto, la carta di identità, una carta bancaria o di credito con fotografia identificativa (valide nei paesi in cui esse sono accettate), la patente di guida, la documentazione relativa al servizio nazionale o il visto di viaggio. I genitori o i tutori dei minori che viaggiano da soli devono esibire un documento di identificazione. 

3.5.I passeggeri che viaggiano con bambini di età inferiore a 2 anni devono esibire, su richiesta, il certificato di nascita del bambino. Se il passeggero non è in grado di fornire il documento di identificazione richiesto per il trasporto, DAT può negare il trasporto. Qualsiasi diritto a rimborso, restituzione o compensazione pecuniaria è determinato in conformità alle condizioni tariffarie applicabili e alle norme imperative di legge. 

3.6.Se i passeggeri hanno smarrito o dimenticato la documentazione di prenotazione, il passeggero può rivolgersi al personale di accettazione in aeroporto o a DAT Scheduled Services per telefono. 

3.7.Per l'accettazione non è obbligatoria una prenotazione stampata. È importante che il passeggero abbia preso nota del numero di prenotazione. In ogni caso, la prenotazione deve essere valida per la specifica partenza ai fini del trasporto. 

3.8.Il biglietto è valido soltanto fintanto che è confermato in conformità alle condizioni della Compagnia descritte all'Articolo 6.2. 

ARTICOLO 4. SBARCO VOLONTARIO

4.1.La Compagnia può autorizzare lo sbarco del passeggero durante gli scali intermedi, qualora le autorità locali e/o le condizioni generali della Compagnia lo consentano. 

ARTICOLO 5. TARIFFE, TASSE, DIRITTI E ONERI

5.1.Le tariffe si riferiscono esclusivamente al trasporto tra l'aeroporto di origine e l'aeroporto di destinazione, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Le tariffe non comprendono il trasporto di superficie tra aeroporti differenti o tra aeroporti e terminal cittadini. La tariffa è determinata in base alla tariffa disponibile al momento in cui viene effettuata la prenotazione per il viaggio in una data e ad un orario specifici. Le modifiche apportate all'itinerario possono comportare variazioni della tariffa. 

5.2.Una tariffa valida è una tariffa disponibile al momento in cui viene effettuata la prenotazione. Le tariffe possono variare in funzione del numero di posti disponibili per ciascuna categoria tariffaria e la Compagnia non garantisce che vi siano tariffe disponibili in ciascuna categoria. Per gruppo si intende un insieme di 10 o più persone che viaggiano insieme. Le tariffe di gruppo sono fornite su richiesta, compilando l'apposito modulo di richiesta online. 

5.3.Le tasse e gli oneri vigenti sono imposti dalle autorità pubbliche e/o dalle autorità aeroportuali e devono essere pagati dal passeggero. Al momento della prenotazione, il passeggero sarà informato in merito a tali tasse, diritti e oneri non inclusi nella tariffa base del biglietto. Le tasse, i diritti e gli oneri imposti sul trasporto possono variare prima del viaggio e possono pertanto essere imposti dopo che il biglietto è stato venduto ed emesso. In tali casi, il passeggero deve pagare qualsiasi aumento intervenuto tra la data di acquisto della prenotazione e la data del viaggio. Qualora tali tasse, diritti o oneri siano aboliti o ridotti in modo tale da non essere più applicabili al passeggero alla data del viaggio, il passeggero ha diritto al rimborso, previo contatto con la Compagnia. 

5.4.Qualora le regole tariffarie applicabili a un biglietto consentano un rimborso volontario, può essere applicata una commissione amministrativa o di rimborso. L'eventuale commissione applicabile e le condizioni di rimborso sono quelle comunicate nell'ambito delle regole tariffarie applicabili al biglietto al momento della prenotazione. 

Nessuna commissione amministrativa o di rimborso può essere detratta da un rimborso che DAT è tenuta a effettuare ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 o di altre norme imperative di legge, salvo che tale detrazione sia espressamente consentita dalla normativa applicabile. 

5.5.Le tariffe e le tasse relative ai biglietti devono essere pagate nella valuta messa a disposizione dalla Compagnia al momento della prenotazione. 

ARTICOLO 6. CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

6.1.DAT tratta i dati personali in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati e all'Informativa sulla privacy di DAT disponibile su www.dat.dk. 

I dati personali possono essere trattati e, ove necessario, comunicati agli agenti, ai fornitori di servizi, ad altri vettori aerei, ai gestori aeroportuali, alle autorità competenti e ad altri destinatari pertinenti di DAT, per finalità che comprendono l'effettuazione e la gestione delle prenotazioni, l'esecuzione del trasporto e dei servizi correlati, l'organizzazione dell'assistenza speciale, la gestione del bagaglio e dei reclami, l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari, la garanzia della sicurezza (safety e security) e la prevenzione di frodi o abusi. 

I dati personali saranno utilizzati per finalità di marketing diretto soltanto ove consentito dalla normativa applicabile e in conformità alle scelte in materia di marketing o al consenso applicabili dal passeggero. 

6.2.Il pagamento del biglietto e di eventuali servizi aggiuntivi acquistati al momento della prenotazione è dovuto al completamento della prenotazione, salvo quanto  diversamente indicato al momento dell'acquisto. 

Qualora il pagamento sia effettuato con carta di debito o di credito, DAT A/S addebiterà sulla carta selezionata l'importo totale visualizzato e accettato dal passeggero durante il processo di prenotazione, al momento in cui la prenotazione viene completata e confermata. 

La prenotazione è confermata soltanto quando il pagamento richiesto è stato autorizzato con esito positivo e ricevuto da DAT ed è stata emessa una conferma di prenotazione o un biglietto. Qualora il pagamento non possa essere autorizzato o ricevuto, DAT può rifiutare di confermare la prenotazione o può cancellarla. 

Qualsiasi commissione applicabile per l'uso della carta o per il pagamento sarà comunicata al passeggero prima che il passeggero completi l'acquisto. 

La data in cui la transazione risulta visibile o viene definitivamente contabilizzata sulla carta o sul conto bancario del passeggero può dipendere dalla banca, dall'emittente della carta o dal prestatore di servizi di pagamento del passeggero e può pertanto differire dalla data in cui DAT elabora l'addebito. 

6.3.  

          Le tariffe dei biglietti della compagnia aerea sono basate su condizioni che stabiliscono se la prenotazione può essere modificata o cancellata. Le tariffe e le relative condizioni si applicano a partire dal momento in cui viene effettuata la prenotazione; il passeggero sarà informato di eventuali restrizioni o costi previsti per la modifica o la cancellazione del biglietto. 

6.4.La selezione del posto può essere inclusa nella tariffa o disponibile a fronte di un costo aggiuntivo, in conformità alle regole tariffarie applicabili. Tutte le selezioni e assegnazioni di posti restano soggette alla disponibilità e ai requisiti operativi e di sicurezza (safety e security). 

DAT si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualsiasi posto selezionato o assegnato, anche dopo l'imbarco, ove ciò sia ragionevolmente necessario per motivi operativi o di sicurezza (safety o security). 

Qualora il passeggero abbia pagato separatamente uno specifico servizio di selezione del posto e DAT non sia in grado di fornire tale servizio, la responsabilità di DAT in relazione al servizio di selezione del posto è limitata, fatte salve le norme imperative di legge, al rimborso dell'importo pagato per tale servizio. 

6.5.Il diritto di modificare o cancellare volontariamente un biglietto e di ottenere un rimborso dipende dal tipo di tariffa acquistata e dalle regole tariffarie applicabili a tale biglietto al momento della prenotazione. 

Alcune tariffe non sono rimborsabili, ad eccezione delle tasse, dei diritti o degli oneri rimborsabili ai sensi delle regole tariffarie applicabili o delle norme imperative di legge. Altre tariffe possono consentire un rimborso totale o parziale, subordinatamente alle condizioni applicabili, ai termini di richiesta e alle commissioni amministrative o di rimborso. 

Le condizioni tariffarie applicabili, comprese le condizioni relative a modifiche, cancellazioni e rimborsi volontari, sono comunicate durante il processo di prenotazione e sono disponibili su www.dat.dk. 

Nulla nelle regole tariffarie applicabili limita alcun diritto al rimborso derivante dal regolamento (CE) n. 261/2004 o da altre norme imperative di legge. 

ARTICOLO 7. ACCETTAZIONE ED IMBARCO

7.1.Il termine ultimo per l'accettazione può variare da aeroporto ad aeroporto. È Sua responsabilità prevedere un tempo sufficiente per l'accettazione e i controlli di sicurezza. La Compagnia raccomanda ai passeggeri di prendere conoscenza dei termini di accettazione applicabili e di rispettarli. La Compagnia ha il diritto di cancellare la prenotazione qualora il passeggero non rispetti i termini di accettazione. I termini di accettazione sono reperibili sul sito web della Compagnia oppure contattando la Compagnia o le sue agenzie autorizzate. I passeggeri che non rispettano i termini di accettazione rischiano di perdere la partenza. 

7.2.Qualora il passeggero non soddisfi i requisiti applicabili in materia di accettazione o di imbarco, qualsiasi diritto al rimborso è determinato in conformità alle regole tariffarie applicabili al biglietto, all'Articolo 11 e alle norme imperative di legge. 

7.3.Se Lei ha richieste particolari, ad esempio se viaggia in qualità di minore non accompagnato, se necessita di assistenza con sedia a rotelle o se ha altre richieste o esigenze particolari, è tenuto/a a presentarsi all'accettazione non oltre due ore prima dell'orario di partenza previsto. Ciò vale anche qualora il passeggero abbia un bagaglio speciale. 

7.4.DAT opera generalmente su base punto a punto. Salvo che il biglietto o la prenotazione del passeggero preveda espressamente il trasporto verso una destinazione ulteriore nell'ambito del medesimo itinerario unitario, ciascun volo prenotato con DAT costituisce un trasporto distinto verso la destinazione indicata nella prenotazione. 

Qualora il passeggero abbia autonomamente prenotato un volo in coincidenza nell'ambito di una prenotazione o di un contratto di trasporto separati, il passeggero è responsabile di prevedere un tempo di coincidenza sufficiente, di ritirare l'eventuale bagaglio registrato ove richiesto e di espletare tutte le formalità necessarie di accettazione e di consegna del bagaglio per il volo successivo. Fatte salve le norme imperative di legge, DAT non è responsabile di una coincidenza persa che faccia parte di una prenotazione o di un contratto di trasporto separati. 

Qualora il trasporto DAT faccia parte di un biglietto unico o di un itinerario interlinea che coinvolge uno o più altri vettori, l'accettazione, la gestione del bagaglio, le coincidenze e la responsabilità per le rispettive parti del viaggio sono disciplinate dal biglietto, dagli accordi applicabili tra i vettori, dalle presenti Condizioni di Trasporto e dalle norme imperative di legge applicabili. 

7.5.È possibile effettuare il check-in online tramite il sito web di DAT. Lei può stampare la Sua carta d'imbarco a casa e, se viaggia soltanto con bagaglio a mano, può recarsi direttamente al gate nell'area partenze. 

7.6.Tutti i passeggeri devono presentare all'accettazione e all'imbarco un documento di identità con fotografia in corso di validità. La prenotazione è personale e non può essere trasferita ad altra persona. DAT si riserva il diritto di rifiutare i passeggeri che non siano in grado di esibire un documento di identità in corso di validità. In qualità di passeggero, Lei deve sempre portare con sé la documentazione richiesta per i paesi in cui viaggia. Ciò comprende, ad esempio, il passaporto e l'eventuale visto di viaggio richiesto. Il genitore o il tutore di un minore che viaggia da solo deve presentare un documento di identità. 

7.7.Se il passeggero non si presenta al banco di partenza della Compagnia (ossia al gate) entro i termini stabiliti dalla Compagnia, il biglietto del passeggero sarà cancellato. Il volo non sarà in alcun caso ritardato e al passeggero sarà negato l'imbarco. La Compagnia non è responsabile delle eventuali perdite o spese subite dal passeggero a seguito del mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo. 

ARTICOLO 8. TRASPORTO NEGATO O LIMITATO

8.1.La Compagnia può, a propria discrezione, negare il trasporto di passeggeri o bagagli qualora abbia comunicato per iscritto al passeggero che la Compagnia non accetterà il trasporto del passeggero sui propri voli. In tal caso, al passeggero sarà accordato un rimborso. La Compagnia può altresì negare il trasporto del passeggero o del bagaglio qualora si sia verificata una o più delle seguenti circostanze, o la Compagnia abbia motivo di ritenere che possano verificarsi: 

  • a) Tali azioni sono necessarie per conformarsi a leggi, istruzioni e altre condizioni stabilite dalle autorità pubbliche. 
  • b) Il trasporto del passeggero o del bagaglio potrebbe compromettere la sicurezza e la salute degli altri passeggeri e/o dell'equipaggio. 
  • c) Il trasporto del passeggero o del bagaglio potrebbe arrecare disagio agli altri passeggeri e/o all'equipaggio. 
  • d) Il comportamento, l'età, lo stato di salute mentale o fisica del passeggero, compreso lo stato di alterazione dovuto ad alcol o sostanze stupefacenti, possono costituire un pericolo o un rischio per il passeggero stesso, per gli altri passeggeri, per l'equipaggio o per l'aeromobile. 
  • e) Il comportamento tenuto dal passeggero su voli precedenti, qualora la Compagnia abbia motivo di ritenere che tale comportamento possa ripetersi. 
  • f) Il passeggero ha rifiutato di conformarsi alle norme di sicurezza aeroportuale. 
  • g) Il passeggero non ha effettuato il pagamento delle tariffe e delle tasse valide relative al biglietto. 
  • h) Il passeggero non è in possesso di un documento di viaggio valido e ha l'intenzione di distruggere tali documenti durante il volo o di rifiutare di consegnare i documenti di viaggio su richiesta dell'equipaggio. 
  • i) Il passeggero presenta un biglietto o una prenotazione ottenuti illegalmente o acquistati da un'altra compagnia aerea o dalle sue agenzie autorizzate, o denunciati come smarriti o rubati, o contraffatti, oppure il passeggero non è in grado di dimostrare che la propria identità corrisponde al nome indicato sul biglietto o sulla prenotazione. 
  • j) Il passeggero rifiuta di conformarsi alle istruzioni di sicurezza della Compagnia. 
  • k) Il passeggero, in una qualsiasi occasione precedente, ha rifiutato di conformarsi a una qualsiasi delle azioni sopra indicate. 

Nelle circostanze sopra descritte, DAT può negare il trasporto senza preavviso scritto ove ciò sia ragionevolmente necessario. Qualsiasi diritto a rimborso, restituzione, imbarco su un volo alternativo o compensazione pecuniaria a seguito di tale rifiuto è determinato in conformità alle condizioni tariffarie applicabili e alle norme imperative di legge. 

Qualora DAT neghi il trasporto ai sensi del presente Articolo, qualsiasi diritto del passeggero al rimborso, restituzione, imbarco su un volo alternativo, compensazione pecuniaria o altro pagamento è determinato esclusivamente in conformità alle condizioni tariffarie applicabili e alle norme imperative di legge. Salvo quanto diversamente prescritto da norme imperative di legge, il rifiuto del trasporto derivante da un atto, un'omissione, una condizione del passeggero o dal mancato rispetto delle presenti Condizioni da parte del passeggero non dà al passeggero diritto al rimborso della tariffa né di eventuali costi conseguenti. 

8.2.I passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta che necessitano di assistenza sono invitati a darne comunicazione a DAT il prima possibile e in conformità ai termini di preavviso e alle procedure pubblicati su www.dat.dk. 

Ove si applichi il regolamento (CE) n. 1107/2006, la comunicazione preventiva dovrebbe essere fornita almeno quarantotto (48) ore prima dell'ora di partenza pubblicata, al fine di agevolare l'organizzazione dell'assistenza prevista da tale regolamento. DAT può accettare termini di preavviso più brevi in conformità alle proprie procedure. 

Qualora la comunicazione preventiva richiesta non sia stata fornita, DAT e l'aeroporto interessato porranno in essere  comunque ogni ragionevole sforzo per fornire l'assistenza prescritta dalla normativa applicabile. 

DAT non rifiuta una prenotazione o l'imbarco per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, salvo nei casi in cui tale rifiuto sia consentito dal regolamento (CE) n. 1107/2006 o da altra normativa applicabile, compresi i casi in cui ciò sia necessario per rispettare i requisiti di sicurezza applicabili o in cui il trasporto sia fisicamente impossibile a causa delle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni, e casi analoghi. 

8.3.Le richieste relative ad animali da compagnia, minori non accompagnati e altri servizi speciali che non costituiscono assistenza prescritta da norme imperative di legge sono soggette alle procedure applicabili di DAT, all'approvazione preventiva, alle limitazioni operative e alla capacità disponibile. 

8.4.DAT accetta sedie a rotelle e altre attrezzature per la mobilità, compresi gli ausili alla mobilità alimentati a batteria, nel rispetto delle norme applicabili in materia di sicurezza e di merci pericolose (Dangerous Goods Regulations), dei limiti di spazio dell'aeromobile e dei requisiti di comunicazione preventiva applicabili a tali attrezzature. 

I requisiti vigenti relativi alle attrezzature per la mobilità alimentate a batteria sono pubblicati su www.dat.dk. 

Le attrezzature per la mobilità sono trasportate senza costi aggiuntivi ove ciò sia prescritto dal regolamento (CE) n. 1107/2006 o da altre norme imperative di legge. 

8.5.In caso di gravidanza singola: 

  • a) fino alla 34ª settimana inclusa: il trasporto è accettato senza restrizioni legate alla gravidanza; 
  • b) dalla 35ª alla 37ª settimana: il trasporto è accettato per voli di durata non superiore a quattro (4) ore, a condizione che la passeggera sia munita di un certificato medico attestante l'idoneità al viaggio;  
  • c) dalla 38ª settimana: il trasporto non è accettato. 
  • d) In caso di gravidanza multipla: 
  • a. fino alla 28ª settimana inclusa: il trasporto è accettato senza restrizioni legate alla gravidanza; 
  • b. dalla 29ª alla 31ª settimana: il trasporto è accettato a condizione che la passeggera sia munita di un certificato medico attestante l'idoneità al viaggio;  
  • c. dalla 32ª settimana: il trasporto non è accettato. 
  • e) In caso di complicazioni della gravidanza o qualora DAT richieda ragionevolmente ulteriori informazioni mediche in merito all'idoneità al volo, alla passeggera può essere richiesto di fornire un Modulo di informazioni mediche (MEDIF) compilato o altra documentazione medica ritenuta accettabile da DAT. 

8.6.I neonati possono viaggiare soltanto con un adulto ed è consentito portare un solo neonato per adulto. I neonati (bambini di età inferiore a 2 anni) devono sedere in braccio all'adulto. Al neonato non sarà assegnato un posto proprio. L'adulto riceverà un'apposita cintura di prolungamento per neonati. La cintura di sicurezza deve essere allacciata quando richiesto. Sui voli DAT non è consentito ai neonati l'uso di un seggiolino auto per neonati durante il decollo e l'atterraggio. DAT ammette un massimo di 3 neonati per partenza. 

8.7.Un UM (minore non accompagnato) è un bambino di età compresa tra 5 e 11 anni che viaggia senza l'accompagnamento di un adulto (persona di almeno 16 anni di età). DAT applica le seguenti regole per i bambini e per i bambini che viaggiano da soli: 

  • a) Età inferiore a cinque anni: non possono viaggiare da soli. Devono viaggiare insieme a una persona che abbia compiuto 16 anni. Ciò comporta un biglietto bambino e un biglietto adulto. 
  • b) Dai cinque anni fino al compimento del 12º anno di età: possono viaggiare non accompagnati – vi sarà personale che si prenderà cura del bambino dall'accettazione fino al momento in cui il bambino sarà preso in consegna a destinazione da un adulto concordato. Su tutte le rotte DAT è previsto un prezzo UM individuale fisso. 
  • a. Per le prenotazioni di biglietti per minori non accompagnati per i quali si desidera o è richiesta l'assistenza, si prega di contattare DAT. 
  • b. Tali biglietti non possono essere prenotati online e sono soggetti a disponibilità, a causa del numero limitato di UM accettati per partenza. 
  • c. Si prega di notare che i bambini che viaggiano come minori non accompagnati devono presentarsi all'accettazione non oltre 1 ora prima dell'orario di partenza previsto. All'accettazione Lei è tenuto/a a compilare un modulo relativo al bambino con i recapiti del bambino, della persona che lo accompagna alla partenza e della persona che lo prenderà in consegna all'arrivo. Il bambino porterà con sé una copia del modulo compilato per l'intera durata del viaggio. Maggiori informazioni su www.dat.dk 

8.8.Bambini di età superiore a 12 anni: possono viaggiare da soli, ma devono pagare la tariffa adulti applicabile – le tariffe giovani sono le più vantaggiose. È possibile – se lo si desidera – prenotare un biglietto UM per i bambini fino a 15 anni di età. 

ARTICOLO 9. BAGAGLI

9.1.Articoli vietati e soggetti a restrizioni 

  • a) Il passeggero non deve includere nel proprio bagaglio: 
  • a. articoli che non costituiscono bagaglio ai sensi dell'Articolo 1; 
  • b. articoli che possono mettere in pericolo l'aeromobile o le persone o i beni a bordo dell'aeromobile, compresi esplosivi, gas compressi, sostanze corrosive, materiali radioattivi, materiali ossidanti, liquidi o solidi infiammabili e qualsiasi altro articolo classificato come merce pericolosa ai sensi delle norme e dei regolamenti applicabili dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) o della normativa applicabile; 
  • c. articoli il cui trasporto è vietato dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze o dalle prescrizioni di qualsiasi Stato da cui, verso cui o attraverso cui il trasporto è effettuato; 
  • d. articoli che, a ragionevole giudizio di DAT, sono inidonei al trasporto a causa del loro peso, delle loro dimensioni, forma, condizione, fragilità, deperibilità o di altre caratteristiche, oppure perché non possono essere sistemati in sicurezza nell'aeromobile o gestiti con le attrezzature normalmente a disposizione di DAT o dei suoi agenti di assistenza a terra;  
  • e. animali vivi, salvo quanto espressamente consentito ai sensi dell'Articolo 9.10. 
  • b) Armi da fuoco, armi e munizioni 
  • a. Le armi da fuoco, le munizioni e le altre armi sono vietate nel bagaglio in cabina. 
  • b. Le armi da fuoco, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le armi da fuoco sportive e da caccia, e le munizioni possono essere accettate come bagaglio speciale registrato soltanto qualora il loro trasporto sia consentito dalla normativa applicabile e dai requisiti di sicurezza e qualora siano conformi ai requisiti applicabili di DAT in materia di bagaglio speciale e alle Dangerous Goods Regulations ICAO e IATA applicabili. 
  • c. Le armi da fuoco devono essere scariche, messe in sicurezza e adeguatamente imballate. L'otturatore o il blocco di culatta deve essere separato dall'arma da fuoco e imballato separatamente. 
  • d. Il passeggero può trasportare un massimo di 5 kg di peso lordo di munizioni consentite per uso personale del passeggero stesso. Le franchigie di munizioni di più passeggeri non possono essere cumulate. Le munizioni devono essere imballate in modo sicuro nella loro confezione originale o in altra confezione consentita dalle Dangerous Goods Regulations applicabili. 
  • e. Il passeggero deve dichiarare all'accettazione qualsiasi arma da fuoco, arma o munizione e deve rispettare qualsiasi requisito di registrazione preventiva, documentazione, licenza, permesso o approvazione applicabile al relativo trasporto. 
  • f. DAT può rifiutare il trasporto di qualsiasi arma da fuoco, arma o munizione qualora i requisiti applicabili non siano stati soddisfatti. 
  • c) Batterie al litio, power bank e dispositivi elettronici 
  • a. I power bank e le batterie al litio di riserva non devono essere trasportati nel bagaglio registrato e possono essere trasportati soltanto nel bagaglio in cabina, nel rispetto delle restrizioni applicabili pubblicate da DAT e delle Dangerous Goods Regulations ICAO e IATA applicabili. 
  • b. I computer devono essere trasportati nel bagaglio in cabina. 
  • c. Le batterie al litio e i dispositivi alimentati a batteria sono soggetti alle restrizioni applicabili relative al tipo di batteria, alla capacità in wattora, alla quantità, alle condizioni e alla protezione contro il cortocircuito o l'attivazione accidentale. Qualora sia richiesta l'approvazione preventiva di DAT ai sensi delle norme applicabili in materia di merci pericolose o dei requisiti in materia di bagaglio pubblicati da DAT, il passeggero deve ottenere tale approvazione prima del trasporto. 
  • d. DAT può rifiutare il trasporto di qualsiasi batteria o dispositivo alimentato a batteria che non sia conforme ai requisiti di sicurezza applicabili. 
  • d) Articoli di valore, fragili ed essenziali 
  • a. Il passeggero non dove inserire nel bagaglio registrato articoli fragili, deperibili, di valore o essenziali, compresi denaro, gioielli, metalli o pietre preziose, titoli negoziabili, valori mobiliari, passaporti o altri documenti di identità, chiavi, medicinali necessari durante il viaggio o altri articoli la cui perdita o il cui danneggiamento possa causare un disagio o una perdita rilevante al passeggero. 
  • b. Gli articoli che DAT richiede siano trasportati nel bagaglio in cabina ai sensi del presente Articolo o delle proprie regole applicabili in materia di bagaglio non devono essere inclusi nel bagaglio registrato. 
  • c. La responsabilità di DAT per la distruzione, la perdita, il danneggiamento o il ritardo del bagaglio è in ogni caso determinata in conformità all'Articolo 15, alla Convenzione di Montreal, ove applicabile, e alle altre norme imperative di legge applicabili. 
  • e) Repliche e articoli potenzialmente pericolosi 
  • a. Le repliche di armi da fuoco e gli altri articoli che possono essere scambiati per armi, nonché coltelli, pugnali e altri articoli vietati dai requisiti applicabili in materia di sicurezza dell'aviazione, non devono essere trasportati nel bagaglio in cabina. 
  • b. Tali articoli possono essere accettati come bagaglio registrato soltanto qualora il loro trasporto sia consentito dalla normativa applicabile e dai requisiti di sicurezza e siano adeguatamente imballati. 

 

  • f) Bagaglio speciale 
  • a. Il bagaglio speciale comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carrozzine e passeggini, seggiolini auto, sedie a rotelle e altri ausili alla mobilità, biciclette, tavole da surf, attrezzature da windsurf, attrezzature subacquee, sci, attrezzature da golf, altre attrezzature sportive e armi. 
  • b. Il bagaglio speciale deve essere registrato o prenotato presso DAT ove ciò sia richiesto ai sensi delle regole applicabili di DAT in materia di bagaglio speciale. L'accettazione è subordinata alla capacità disponibile dell'aeromobile e alle restrizioni operative e di sicurezza applicabili. Gli eventuali oneri applicabili sono quelli pubblicati da DAT, fermo restando che nessun onere si applica alle attrezzature per la mobilità o ad altra assistenza che deve essere fornita senza costi aggiuntivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2006 o di altre norme imperative di legge. 
  • c. Il passeggero è responsabile di assicurare che il bagaglio speciale sia imballato in un imballaggio appropriato alla natura dell'articolo e idoneo al normale trasporto aereo e alla normale gestione del bagaglio. Qualora DAT richieda una particolare forma di imballaggio protettivo, compreso un Airshell o una custodia protettiva rigida, il passeggero deve conformarsi a tale requisito. 
  • d. DAT può rifiutare di accettare il bagaglio speciale che sia imballato in modo inadeguato o altrimenti inidoneo a un trasporto sicuro. 
  • e. Qualsiasi responsabilità di DAT per la distruzione, la perdita o il danneggiamento del bagaglio speciale è determinata in conformità all'Articolo 15, alla Convenzione di Montreal, ove applicabile, e alle altre norme imperative di legge applicabili. DAT non è responsabile nella misura in cui la distruzione, la perdita o il danneggiamento derivi da difetto, qualità o vizio intrinseco del bagaglio. 
  • g) Inosservanza delle restrizioni relative al bagaglio 
  • a. Qualora il bagaglio contenga un articolo vietato o soggetto a restrizioni ai sensi del presente Articolo, DAT può rifiutare di trasportare il bagaglio o l'articolo, oppure, qualora ciò venga scoperto durante il trasporto, rifiutarne la prosecuzione del trasporto, nel rispetto della normativa applicabile e dei requisiti di sicurezza. 
  • b. L'inclusione nel bagaglio di un articolo vietato o soggetto a restrizioni non estende la responsabilità di DAT oltre la responsabilità imposta dalla normativa applicabile. L'eventuale responsabilità di DAT resta soggetta all'Articolo 15 e a qualsiasi convenzione internazionale o normativa imperativa applicabile. 

9.2.DAT può rifiutare il trasporto di qualsiasi articolo vietato ai sensi dell'Articolo 9.1 e può rifiutare qualsiasi articolo soggetto a restrizioni che non sia conforme alle condizioni applicabili al suo trasporto. Qualora tale articolo venga scoperto durante il trasporto, DAT può rifiutarne la prosecuzione del trasporto, nel rispetto della normativa applicabile e dei requisiti di sicurezza (safety e security). 

  • a) La Compagnia può rifiutare il trasporto del bagaglio o di qualsiasi articolo le cui dimensioni, forma, peso, contenuto o altre caratteristiche lo rendano inidoneo al trasporto aereo; 
  • b) La Compagnia non accetta per il trasporto il bagaglio che non sia stato adeguatamente imballato in un imballaggio/contenitore idoneo, tale da consentire alla Compagnia di garantire che l'articolo giunga a destinazione integro. 

9.3.La Compagnia può richiedere un'ispezione di sicurezza del bagaglio del passeggero per motivi di sicurezza o richiedere all'autorità aeroportuale di effettuare una perquisizione personale. Qualora il passeggero non possa essere presente durante l'ispezione di sicurezza del bagaglio, la Compagnia può effettuare l'ispezione di sicurezza del bagaglio per accertarsi che il passeggero non trasporti gli articoli descritti all'Articolo 9.1. 

9.4.Qualora il passeggero rifiuti la richiesta di ispezione di sicurezza, la Compagnia può negare il trasporto del passeggero e del bagaglio. 

9.5.Bagaglio registrato 

  • a) Al momento della consegna del bagaglio alla Compagnia per la registrazione, la Compagnia prenderà in custodia il Suo bagaglio ed emetterà un tagliando bagaglio per ciascun collo. Il passeggero è responsabile di assicurarsi di ricevere il numero corretto di ricevute del bagaglio; 
  • b) Il passeggero è tenuto ad apporre, all'interno e all'esterno del bagaglio, un'etichetta contenente almeno il nome e l'indirizzo. 
  • c) DAT trasporta di norma il bagaglio registrato sullo stesso volo del passeggero. DAT può tuttavia trasportare il bagaglio registrato su un volo diverso ove ciò sia ragionevolmente necessario per motivi operativi, di sicurezza (safety o security), di capacità o per altri motivi rilevanti. Qualora il bagaglio registrato sia trasportato su un volo successivo, DAT ne organizzerà la gestione e la consegna in conformità alla normativa applicabile e alle procedure di DAT in materia di bagaglio. 

9.6.Il passeggero può portare con sé il bagaglio in conformità alle condizioni della Compagnia. Tali condizioni sono reperibili sul sito web della Compagnia, contattando la Compagnia o tramite una delle sue agenzie autorizzate. 

9.7.Il passeggero deve pagare oneri aggiuntivi qualora il peso del bagaglio superi la franchigia bagaglio consentita. Un prospetto di tali oneri è reperibile sul sito web della Compagnia, contattando la Compagnia o tramite una delle sue agenzie autorizzate. 

9.8.Bagaglio a mano 

  • a) Il bagaglio portato a bordo come bagaglio a mano deve avere dimensioni e/o peso tali da poter essere collocato in una delle cappelliere della cabina o sotto il sedile anteriore al passeggero. Gli articoli che la Compagnia ritenga sovradimensionati e/o di peso eccessivo non saranno accettati in cabina e dovranno essere spediti come bagaglio registrato. 
  • b) Gli articoli inidonei al trasporto nelle stive dell'aeromobile (quali strumenti musicali fragili) saranno accettati in cabina soltanto se la Compagnia ne è stata informata in anticipo e ha dato la propria approvazione al trasporto. Per il trasporto di tali articoli si applicano oneri aggiuntivi. 

9.9.Ritiro e consegna del bagaglio registrato 

  • a) Il passeggero deve ritirare il bagaglio registrato non appena questo è disponibile presso l'aeroporto di destinazione o l'aeroporto di transito applicabile. Qualora il bagaglio non venga ritirato entro un termine ragionevole, DAT o il suo agente di assistenza a terra possono depositare il bagaglio a rischio e a spese del passeggero e possono recuperare qualsiasi ragionevole costo di deposito, gestione, consegna o altro costo sostenuto di conseguenza. Qualora il bagaglio rimanga non reclamato per tre (3) mesi dal momento in cui è divenuto disponibile per il ritiro, DAT può disporne in conformità alla normativa applicabile, senza alcuna responsabilità salvo nella misura in cui sia diversamente prescritto da norme imperative di legge. 
  • b) Soltanto la persona in grado di esibire una ricevuta del bagaglio valida ha il diritto di reclamare il bagaglio registrato. 
  • c) Qualora la persona che intende reclamare il bagaglio registrato non sia in grado di esibire una ricevuta del bagaglio valida o di identificare il bagaglio mediante un tagliando bagaglio, la Compagnia consegnerà il bagaglio soltanto se tale persona è in grado di dimostrare in qualche modo di esserne il legittimo proprietario. 

9.10.Animali 

  • a) DAT può, senza esservi obbligata, accettare cani e gatti per il trasporto nella cabina o nella stiva dell'aeromobile, salvo che il trasporto sia prescritto da norme imperative di legge. L'accettazione è subordinata all'approvazione preventiva di DAT, alla capacità disponibile, al tipo di aeromobile, alle restrizioni di rotta, ai requisiti di sicurezza (safety e security) applicabili, alle condizioni e all'idoneità dell'animale e del contenitore, nonché al rispetto di tutti i requisiti applicabili in materia di documentazione e di ingresso. DAT può revocare o rifiutare l'accettazione di un animale in qualsiasi momento qualora ritenga ragionevolmente che il trasporto possa incidere sulla sicurezza (safety o security), sulle operazioni, sull'igiene, sul benessere dell'animale o sui ragionevoli interessi dei passeggeri o dell'equipaggio. 
  • b) L'animale deve essere trasportato in un contenitore da viaggio o in una borsa conformi alle norme IATA e idonei al trasporto previsto. Per gli animali accettati in cabina, il peso complessivo dell'animale e del suo contenitore da viaggio o della sua borsa non può superare 8 kg e devono essere rispettate le dimensioni massime applicabili pubblicate da DAT sul proprio sito web. Il passeggero è responsabile di ottenere e presentare tutti i certificati sanitari, i certificati di vaccinazione, i permessi di importazione o esportazione e gli altri documenti richiesti da qualsiasi paese di partenza, transito o destinazione. 
  • c) Qualora l'animale, compresi il trasportino e il cibo, sia accettato come bagaglio, esso non è computato nella franchigia bagaglio del passeggero. Per qualsiasi trasporto di animali si applicano oneri aggiuntivi per eccedenza di peso. 
  • d) I cani da assistenza riconosciuti che accompagnano persone con disabilità o persone a mobilità ridotta sono accettati per il trasporto in cabina senza costi aggiuntivi, nel rispetto delle norme nazionali applicabili, dei requisiti di sicurezza e dei requisiti di comunicazione applicabili. 
  • e) Il passeggero è pienamente responsabile di qualsiasi danno, perdita, malattia o morte degli animali accettati per il trasporto, salvo che la Compagnia abbia agito con negligenza. La Compagnia non è inoltre responsabile di eventuali multe/oneri, spese o perdite sostenuti nel caso in cui agli animali venga negato l'ingresso in un determinato paese. Tali spese sono a carico del passeggero. 
  • f) Qualora DAT accerti che l'animale arreca disturbo agli altri passeggeri, la Compagnia può negare il trasporto dell'animale e del passeggero. 
  • g) Qualora il trasporto di un animale dia luogo a un conflitto con le esigenze di salute o di sicurezza di un altro passeggero o di un membro dell'equipaggio, DAT stabilirà le misure appropriate caso per caso, in conformità ai requisiti di sicurezza e alla normativa applicabili. I cani da assistenza riconosciuti sono accolti a bordo come prescritto dal regolamento (CE) n. 1107/2006 e dalle norme nazionali applicabili. 
ARTICOLO 10. ORARI E CANCELLAZIONI

10.1.DAT compie ogni ragionevole sforzo per trasportare i passeggeri e il bagaglio in conformità all'orario pubblicato applicabile alla data del viaggio. Gli orari dei voli e la programmazione possono tuttavia subire variazioni tra la data della prenotazione e la data del viaggio. Nulla nel presente Articolo limita i diritti spettanti ai passeggeri ai sensi delle norme imperative di legge applicabili. 

10.2.Modifiche di orario prima del viaggio. Qualora DAT modifichi l'orario di partenza previsto dopo la conferma della prenotazione, DAT compirà ogni ragionevole sforzo per informare il passeggero della modifica, a condizione che il passeggero abbia fornito recapiti validi. 

Qualora DAT apporti una modifica di orario significativa, DAT può offrire al passeggero un volo alternativo o altra soluzione ragionevole. Qualsiasi diritto al rimborso derivante da una modifica di orario sussiste soltanto ove previsto dalle condizioni tariffarie applicabili o da norme imperative di legge. 

10.3.Ritardi e cancellazioni. In caso di ritardo o di cancellazione del volo, i passeggeri godono dei diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di diritti dei passeggeri, compreso, ove applicabile, il regolamento (CE) n. 261/2004, e successive modifiche o sostituzioni. A seconda delle circostanze, tali diritti possono comprendere l'assistenza, il rimborso, l'imbarco su un volo alternativo e la compensazione pecuniaria. 

La sussistenza e la portata di tali diritti sono determinate in conformità alla normativa applicabile al trasporto in questione. Nulla nelle presenti Condizioni di Trasporto esclude o limita un diritto del passeggero che non possa essere legittimamente escluso o limitato. 

Nulla nel presente Articolo crea alcun diritto ad assistenza, rimborso, imbarco su un volo alternativo o compensazione pecuniaria che ecceda quanto previsto dalla normativa applicabile al volo in questione. 

10.4.Circostanze eccezionali. Qualora la normativa applicabile in materia di diritti dei passeggeri preveda che la compensazione pecuniaria non sia dovuta perché il disservizio è stato causato da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, la sussistenza e gli effetti di tali circostanze sono determinati in conformità alla normativa applicabile e alla giurisprudenza pertinente. La sussistenza, la natura e gli effetti delle circostanze eccezionali sono valutati sulla base dei fatti e delle informazioni ragionevolmente a disposizione di DAT in relazione al volo in questione e in conformità alla normativa e alla giurisprudenza applicabili. 

10.5.Negato imbarco – volontari. Qualora DAT preveda ragionevolmente di dover negare l'imbarco su un volo, DAT può in primo luogo fare appello ai passeggeri disposti a rinunciare volontariamente alla propria prenotazione in cambio di benefici da concordare tra DAT e il passeggero interessato. Al passeggero che rinuncia volontariamente alla prenotazione sono offerti il rimborso o l'imbarco su un volo alternativo ove ciò sia prescritto dalla normativa applicabile. 

10.6.Negato imbarco  involontario. Qualora a un passeggero in possesso di una prenotazione valida e che rispetti i requisiti applicabili in materia di accettazione e di imbarco venga negato l'imbarco contro la sua volontà per motivi contemplati dalla normativa applicabile in materia di diritti dei passeggeri, il passeggero ha diritto ai diritti previsti da tale normativa, compresi, ove applicabile, la compensazione pecuniaria, il rimborso o l'imbarco su un volo alternativo e l'assistenza. 

10.7.Informazioni ai passeggeri e reclami. Ulteriori informazioni sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo sono disponibili su www.dat.dk e presso gli organismi nazionali competenti responsabili dell'applicazione. I reclami e le richieste possono essere presentati in conformità all'Articolo 16. 

ARTICOLO 11. RIMBORSI

11.1.Qualora la Compagnia non sia in grado di trasportare il passeggero, la stessa effettuerà un rimborso in conformità al presente articolo e alle relative regole. Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate a DAT. Un biglietto può essere rimborsato soltanto se si tratta di una prenotazione confermata e se il passeggero è in possesso di un biglietto conforme alle regole e alle condizioni della Compagnia alla data di acquisto e ammissibile al rimborso. 

11.2.Destinatario del rimborso 

  • a) Salvo che sia stato stabilito diversamente, la Compagnia effettuerà il rimborso alla persona il cui nome figura sul biglietto oppure alla persona che ha pagato il biglietto, qualora venga presentata una prova soddisfacente di tale pagamento. 
  • b) Qualora il biglietto sia stato pagato da una persona diversa da quella il cui nome figura sul biglietto, la Compagnia rimborserà il biglietto soltanto alla persona che lo ha pagato, o secondo l'autorizzazione di tale persona. 
  • c) DAT può richiedere le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie per verificare l'identità della persona che richiede il rimborso, il suo diritto a riceverlo, il mezzo di pagamento originario e qualsiasi potere di agire per conto di un'altra persona, prima di procedere al rimborso. 

11.3.Rimborsi dovuti a voli cancellati 

  • a) Qualora DAT cancelli un volo, o qualora il passeggero abbia altrimenti diritto al rimborso ai sensi delle norme imperative di legge applicabili, DAT effettua il rimborso soltanto nella misura e nelle circostanze prescritte da tali norme. 

Ove si applichi l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004, il passeggero può esercitare le opzioni previste da tale articolo. Nessuna disposizione del presente Articolo crea alcun diritto a rimborso, imbarco su un volo alternativo o altro pagamento che ecceda quanto prescritto dalle condizioni tariffarie applicabili o dalle norme imperative di legge. 

11.4.Rimborsi volontari 

  • a) Se Lei ha diritto a un rimborso per motivi diversi da quelli descritti all'articolo 11.3, l'importo rimborsato sarà il seguente: 
  • a. Se nessuna parte del biglietto è stata utilizzata, l'importo rimborsato corrisponderà alla tariffa totale del biglietto, al netto delle spese amministrative e delle spese di cancellazione. 
  • b. Se una parte del biglietto è stata utilizzata, l'importo rimborsato corrisponderà alla differenza tra la tariffa totale del biglietto e la tariffa relativa alla parte del biglietto già utilizzata, al netto delle spese amministrative e delle spese di cancellazione. 
  • c. Il rimborso volontario è elaborato soltanto dopo che DAT ha ricevuto la richiesta e tutte le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie per accertare il diritto del passeggero ai sensi delle condizioni tariffarie applicabili. 

11.5.Qualora le regole tariffarie applicabili prevedano che un biglietto o una tariffa non sia rimborsabile, nessun rimborso volontario è dovuto, salvo nella misura espressamente consentita dalle regole tariffarie applicabili o prescritta da norme imperative di legge. Le tasse, i diritti e gli oneri relativi al trasporto non utilizzato sono rimborsati soltanto nella misura in cui siano rimborsabili ai sensi delle regole tariffarie applicabili o delle norme imperative di legge. 

11.6.DAT può rifiutare un rimborso volontario qualora il periodo di rimborso o di validità del biglietto applicabile sia scaduto. 

La scadenza del biglietto o del periodo di rimborso non pregiudica alcun diritto al rimborso che non possa essere legittimamente escluso o limitato ai sensi delle norme imperative di legge applicabili. 

11.7.La Compagnia ha il diritto di rimborsare il biglietto con le stesse modalità e nella stessa valuta utilizzate alla data di acquisto. 

11.8.Soltanto la Compagnia e le sue agenzie autorizzate sono autorizzate a effettuare rimborsi. 

11.9.Ove il regolamento (CE) n. 261/2004 prescriva il rimborso entro un termine determinato, DAT elabora il rimborso entro il termine prescritto da tale regolamento. 

Per gli altri rimborsi, DAT elabora il rimborso spettante senza indebito ritardo dopo aver ricevuto le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie per determinare ed elaborare il diritto del passeggero. 

Qualsiasi termine indicato nel presente Articolo si riferisce all'elaborazione da parte di DAT. DAT non è responsabile dei tempi di elaborazione aggiuntivi imputabili a banche, emittenti di carte, prestatori di servizi di pagamento o altri terzi dopo che DAT ha avviato il rimborso. 

I rimborsi sono di norma effettuati sul mezzo di pagamento originario e nella valuta della transazione originaria, salvo diverso accordo o salvo quanto diversamente prescritto dalla normativa applicabile. 

ARTICOLO 12. COMPORTAMENTO A BORDO

12.1.Qualora un passeggero si comporti a bordo dell'aeromobile in modo tale da mettere in pericolo la sicurezza delle altre persone a bordo, o sia sospettato di voler danneggiare l'aeromobile o le sue dotazioni, o ostacoli l'equipaggio di volo nello svolgimento delle proprie mansioni, o ignori le istruzioni dell'equipaggio, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fumo (sigarette elettroniche), il consumo di alcol o di sostanze stupefacenti, o si comporti in modo tale da arrecare disturbo agli altri passeggeri e/o all'equipaggio, la Compagnia può adottare le decisioni necessarie che ritenga necessarie per limitare la prosecuzione di tale comportamento. Ciò comprende l'uso della forza. Il passeggero può essere allontanato dall'aeromobile, gli può essere negata la prosecuzione del trasporto su qualsiasi aeromobile da qualsiasi aeroporto e può essere denunciato alle autorità ai fini delle conseguenze penali di tale comportamento. Il passeggero sarà altresì ritenuto finanziariamente responsabile. 

Il passeggero deve risarcire a DAT qualsiasi ragionevole perdita, danno, costo o spesa subiti quale conseguenza diretta della condotta illecita o gravemente molesta del passeggero, compresi i costi derivanti da dirottamento, ritardo, assistenza a terra aggiuntiva, pulizia, riparazione, sistemazione alberghiera, trasporto o misure necessarie per proteggere l'aeromobile, i passeggeri o l'equipaggio, nella misura in cui siano recuperabili ai sensi della normativa applicabile. 

DAT può negare al passeggero la prosecuzione del trasporto, anche sulle tratte successive nell'ambito della stessa prenotazione, qualora DAT lo ritenga ragionevolmente necessario per motivi di sicurezza (safety o security) o per motivi operativi. 

12.2.Non è consentito ai passeggeri utilizzare durante il volo apparecchiature elettroniche dotate di trasmettitore o ricevitore radio. Tali apparecchiature comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giocattoli radiocomandati, walkie-talkie, telefoni cellulari, telefoni satellitari, computer in grado di connettersi a una rete mobile, WLAN (Wi-Fi). Qualora l'apparecchiatura consenta di disattivare la funzione di trasmissione/ricezione, cosiddetta «Modalità aereo» o «Modalità di sicurezza in volo», l'apparecchiatura può essere utilizzata quando tale funzione è attivata. 

Le apparecchiature elettroniche prive di trasmettitore o ricevitore possono essere utilizzate per tutta la durata del volo. Tali apparecchiature comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calcolatrici, macchine fotografiche, videocamere, giochi e giocattoli elettronici. 

Vi è un'eccezione in cui tutte le apparecchiature elettroniche devono essere spente. Ciò si applica durante le operazioni in condizioni di scarsa visibilità in fase di decollo e di atterraggio. I passeggeri saranno informati qualora si verifichi tale situazione e del momento in cui le apparecchiature potranno essere riaccese. 

Le apparecchiature mediche necessarie ai passeggeri per il mantenimento delle proprie funzioni fisiologiche sono consentite per l'intera durata del volo e non devono essere spente durante le operazioni in condizioni di scarsa visibilità. Tali apparecchiature comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apparecchi acustici e pacemaker. 

12.3.Riprese e fotografie a bordo dei voli DAT 

  • a) Riprese generali consentite. Lei può liberamente scattare fotografie e realizzare video dell'ambiente della cabina e della Sua esperienza personale, senza necessità di alcuna approvazione preventiva. 
  • b) Soggetti vietati e soggetti a restrizioni: 
  • a. Equipaggio DAT: Lei può fotografare o filmare i membri dell'equipaggio soltanto se sia il singolo membro dell'equipaggio sia DAT hanno dato il proprio consenso esplicito per iscritto. 
  • b. Altri passeggeri: Lei non deve riprendere gli altri passeggeri, salvo che ciascun passeggero abbia dato la propria autorizzazione esplicita. 
  • c) Richieste di riprese speciali. Per qualsiasi ripresa professionale o a fini di marketing che vada oltre le riprese generali della cabina, Lei deve ottenere in anticipo l'approvazione scritta di DAT. 
  • d) Apparecchiature e condotta: 
  • a. Nessun trasmettitore: le apparecchiature di registrazione non devono contenere alcuna forma di trasmettitore o ricevitore, quali radiomicrofoni, collegamenti a radiofrequenza (RF) o dispositivi analoghi. Tale restrizione non si applica ai comuni telefoni cellulari o dispositivi personali, salvo che vengano utilizzati per trasmettere in diretta (live streaming), nel qual caso il dispositivo funziona come trasmettitore e non è consentito. Per le comuni riprese fotografiche o video, i telefoni cellulari sono consentiti. 
  • b. Nessuna presa di corrente: non utilizzi le prese di corrente dell'aeromobile per le Sue apparecchiature. 
  • e) Rispetto delle istruzioni dell'equipaggio: si attenga sempre a qualsiasi istruzione di sicurezza o operativa impartita dal comandante o dall'equipaggio di cabina. 
  • f) Esibizione del permesso: qualora Lei sia in possesso di un permesso speciale di ripresa, lo esibisca su richiesta del personale DAT. 
  • g) Come richiedere un permesso speciale 
  • a. Invii la Sua richiesta dettagliata per e-mail al Responsabile Marketing di DAT all'indirizzo marketing@dat.dk, con largo anticipo rispetto al viaggio/servizio fotografico previsto. Qualsiasi pubblicazione di materiale soggetto a permesso dovrebbe recare la dicitura "with permission by DAT" (con l'autorizzazione di DAT) oppure essere pubblicata soltanto in collaborazione con il relativo account sui social media. Ciò sarà concordato nell'ambito della procedura di richiesta del permesso speciale. 
ARTICOLO 13. ACCORDI PER ALTRI SERVIZI

13.1.Qualora la Compagnia, nel corso del contratto di trasporto, offra servizi aggiuntivi forniti da terzi, la Compagnia non è responsabile di tali servizi. 

13.2.Qualora DAT offra, presenti, agevoli o renda possibile l'acquisto di un prodotto o servizio fornito da un terzo, DAT agisce esclusivamente in qualità di intermediario, salvo che DAT dichiari espressamente diversamente. Il contratto relativo a tale prodotto o servizio è concluso tra il passeggero e il fornitore terzo interessato ed è soggetto alle condizioni generali di tale fornitore. 

13.3.DAT non è responsabile dell'esecuzione, della disponibilità o della qualità di un prodotto o servizio di terzi, salvo nella misura in cui la responsabilità non possa essere legittimamente esclusa ai sensi delle norme imperative di legge applicabili. 

ARTICOLO 14. FORMALITÀ AMMINISTRATIVE

14.1.Il passeggero è responsabile della presentazione della documentazione di viaggio necessaria, compreso il visto di viaggio, e del rispetto di tutte le leggi, istruzioni e altre prescrizioni delle autorità connesse al viaggio effettuato nei paesi da cui, verso cui o attraverso cui il passeggero viaggia. La Compagnia non è responsabile delle conseguenze che il passeggero possa subire per non essere in grado di presentare la documentazione necessaria o il visto di viaggio, o per non aver rispettato le istruzioni impartite o le leggi. 

14.2.Prima del trasporto, il passeggero deve presentare tutti i documenti di viaggio, sanitari e di altro tipo previsti dalle leggi, dalle istruzioni e dalle condizioni stabilite dalle autorità pubbliche dei paesi interessati e consentire alla Compagnia di conservarne copia. La Compagnia ha il diritto di rifiutare il trasporto qualora il passeggero non sia in grado di rispettare tali condizioni o qualora i documenti di viaggio non risultino in regola. 

14.3.Qualora al passeggero venga negato l'ingresso in un paese, il passeggero è responsabile di qualsiasi tassa o diritto applicato alla Compagnia dall'autorità competente. Il passeggero è altresì tenuto a pagare il trasporto per lasciare tale paese. Il biglietto relativo al negato ingresso o all'espulsione non sarà rimborsato dalla Compagnia. 

14.4.Qualora la Compagnia subisca una sanzione o sostenga oneri aggiuntivi a causa del rifiuto del passeggero di rispettare le leggi, le istruzioni o le altre prescrizioni connesse al suo viaggio nei paesi interessati, o del rifiuto di presentare la documentazione necessaria, il passeggero deve rimborsare alla Compagnia, su richiesta, qualsiasi tassa e diritto imposti alla Compagnia. 

Qualora DAT subisca una multa, una sanzione, un onere, un costo di trasporto, un costo di sistemazione alberghiera, un costo di gestione o altra ragionevole spesa perché il passeggero non è in possesso dei documenti di viaggio richiesti, gli viene negato l'ingresso, viene espulso o non rispetta le prescrizioni applicabili in materia di immigrazione, dogana, sanità o altre prescrizioni, il passeggero deve rimborsare a DAT tali importi nella misura consentita dalla normativa applicabile. DAT può imputare qualsiasi valore non utilizzato del biglietto del passeggero a copertura di tali importi ove ciò sia consentito dalla legge. 

14.5.Su richiesta, il passeggero deve essere presente all'ispezione del proprio bagaglio da parte delle autorità doganali o di altre autorità. La Compagnia non è responsabile di eventuali perdite o danni causati dall'ispezione o dal rifiuto del passeggero di ottemperare a tale richiesta. 

14.6.Il passeggero deve rispettare le norme di sicurezza aeroportuale applicate dal personale, dal personale aeroportuale, dalla Compagnia e dalle altre compagnie aeree. 

ARTICOLO 15. RESPONSABILITÀ PER DANNI

15.1.Le condizioni di responsabilità della Compagnia sono le seguenti: 

  • a) Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore di fatto diverso dal vettore contrattuale, la responsabilità è determinata in conformità alla normativa applicabile. Ove si applichi la Convenzione di Montreal, un'azione relativa al trasporto effettuato dal vettore di fatto può, nella misura prevista dalla Convenzione, essere promossa nei confronti del vettore di fatto, del vettore contrattuale. 
  • b) La responsabilità della Compagnia è ridotta, in conformità alle condizioni vigenti, qualora il passeggero, per propria colpa, abbia causato il danno o vi abbia contribuito. 
  • c) La Compagnia non è responsabile di alcun danno derivante dal rispetto, da parte della Compagnia, delle leggi, delle istruzioni e delle condizioni vigenti stabilite dalle autorità pubbliche, o dal rifiuto del passeggero di rispettare tali leggi, istruzioni o condizioni. 
  • d) Qualsiasi risarcimento dovuto da DAT è determinato in conformità alla normativa applicabile e, ove applicabili, alle condizioni e ai limiti della Convenzione di Montreal. Non sono risarcibili i danni punitivi, esemplari e gli altri danni di natura non compensativa. 
  • e) Qualora l'età avanzata e lo stato di salute fisica del passeggero siano tali da poter costituire un pericolo e/o un rischio per il passeggero durante il viaggio, la Compagnia non è responsabile della malattia, della lesione, dell'invalidità o della morte del passeggero, qualora tale malattia, lesione, invalidità o morte sia riconducibile a tale condizione. La Compagnia non è inoltre responsabile qualora le condizioni del passeggero si aggravino a bordo. Qualora la Compagnia subisca un pregiudizio economico a causa di uno scalo aggiuntivo necessario, dovuto a tali condizioni, per condurre il passeggero in ospedale, la Compagnia ha il diritto di richiedere al passeggero il rimborso delle spese sostenute a causa di tali condizioni. 
  • f) Le limitazioni applicabili alla responsabilità della Compagnia si applicano anche alle agenzie autorizzate, al personale e ai rappresentanti della Compagnia. L'importo complessivo che può essere richiesto alla Compagnia e alle sue agenzie autorizzate, al suo personale o ai suoi rappresentanti non può superare il limite della copertura di responsabilità della Compagnia, qualora la Compagnia sia soggetta a tale tipo di responsabilità. 

15.2.Responsabilità per il danneggiamento del bagaglio 

  • a) La Compagnia non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati al bagaglio a mano, salvo che il danno sia causato da negligenza della Compagnia. 
  • b) Ove si applichi la Convenzione di Montreal, la responsabilità di DAT in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo del bagaglio è soggetta al limite di responsabilità previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, come periodicamente riveduto in conformità alla Convenzione, salvo che il passeggero abbia effettuato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione e abbia pagato l'eventuale somma supplementare applicabile in conformità alla Convenzione. 
  • c) La Compagnia non è responsabile di alcun danno che il bagaglio del passeggero arrechi ad altre persone o ai beni di altre persone, compresi i beni della Compagnia. Tutti i passeggeri sono personalmente responsabili di qualsiasi danno arrecato ad altra persona o ai beni di altra persona, compresi i beni della Compagnia, a causa del bagaglio del passeggero, e devono far fronte alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla Compagnia a tale titolo. 
  • d) La Compagnia non è responsabile di alcun danno agli articoli non ammessi come bagaglio registrato ai sensi dell'articolo 9.1. Ciò comprende gli articoli fragili, deperibili o di valore, quali computer portatili, gioielli e pietre preziose, denaro, valori mobiliari, raccoglitori di documenti e valigette con allarme incorporato, medicinali e certificati medici o documenti di identità, indipendentemente dal fatto che il bagaglio sia stato registrato o portato a bordo come bagaglio a mano. 
  • e) La Compagnia non ha alcuna responsabilità per i danni estetici e/o superficiali arrecati al bagaglio durante il viaggio e dovuti alla normale usura. 

15.3.Responsabilità per lesioni personali e morte 

  • a) La Compagnia è responsabile per lesioni personali e morte in conformità alle convenzioni e alle leggi nazionali qualora la lesione personale o la morte si verifichi su un volo operato dalla Compagnia. 
  • b) Le seguenti condizioni si applicano a tutti i trasporti effettuati con la Compagnia, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia soggetto a leggi nazionali o internazionali. 
  • c) La responsabilità di DAT per la morte o la lesione personale del passeggero è disciplinata dalla Convenzione di Montreal e dalle altre norme imperative di legge applicabili. 
  • d) DAT può essere esonerata in tutto o in parte dalla responsabilità, nella misura consentita dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal, qualora il danno sia stato causato, o vi abbia contribuito, dalla negligenza o da altro atto illecito o omissione della persona che chiede il risarcimento o della persona dalla quale essa deriva i propri diritti. 
  • e) In caso di incidente, la Compagnia, senza indugio e su richiesta, una volta che l'identità e la legittimazione della persona che chiede il risarcimento siano state ragionevolmente accertate, effettua gli anticipi di pagamento ragionevolmente necessari per far fronte alle immediate necessità economiche, in proporzione al pregiudizio subito. 
  • f) Gli anticipi di pagamento effettuati ai sensi dell'Articolo 15.3(e): 
  • a. non equivalgono a un riconoscimento di responsabilità; 
  • b. possono essere detratti da qualsiasi importo successivamente corrisposto a titolo di responsabilità della Compagnia; 
  • c. devono essere restituiti soltanto nei casi sopra indicati o qualora venga successivamente dimostrato che la persona che ha ricevuto l'anticipo di pagamento ha causato il danno o vi ha contribuito per negligenza, o non era la persona legittimata a ricevere l'anticipo di pagamento. 
  • g) Per i danni fino alla soglia di responsabilità prevista dall'articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, come periodicamente riveduta, DAT non esclude né limita la propria responsabilità, salvo nella misura consentita dall'articolo 20 della Convenzione. 
  • h) Per i danni eccedenti la soglia prevista dall'articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, DAT non è responsabile nella misura in cui DAT dimostri che il danno non è dovuto a negligenza o ad altro atto illecito o omissione di DAT o dei suoi dipendenti o incaricati, oppure che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza o ad altro atto illecito o omissione di un terzo. 
  • i) DAT mantiene una copertura assicurativa in conformità ai requisiti assicurativi minimi applicabili ai vettori aerei dell'Unione e a qualsiasi altra norma imperativa di legge applicabile. 

15.4.Responsabilità per ritardi e cancellazioni 

  • a) Ove si applichi la Convenzione di Montreal, DAT è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri o bagagli nella misura prevista dalla Convenzione. DAT non è responsabile del danno derivante da ritardo qualora dimostri che DAT stessa e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno, oppure che era impossibile per DAT o per essi adottare tali misure. Qualsiasi limite di responsabilità applicabile è quello previsto dalla Convenzione di Montreal, come periodicamente riveduta. 
  • b) Rappresentanza per procura. I passeggeri possono conferire a un avvocato il potere di presentare una richiesta per loro conto. 
  • c) Le eventuali richieste nei confronti della Compagnia non producono interessi, in conformità a quanto disposto dalla legge danese sugli interessi (Renteloven, § 1, stk. 3, n. 1). Il presente articolo non si applica alle disposizioni dell'Articolo 16. 

15.5.Una sintesi delle principali norme che disciplinano la responsabilità di DAT nei confronti dei passeggeri e del loro bagaglio è riportata nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Trasporto. 

La sintesi è fornita a titolo informativo per i passeggeri in conformità alla normativa dell'Unione europea applicabile. Essa non crea né estende alcun diritto a compensazione pecuniaria o a risarcimento e non può essere utilizzata per interpretare o estendere la responsabilità di DAT oltre quella derivante dalla Convenzione di Montreal, dalla normativa applicabile o dalle presenti Condizioni di Trasporto. 

ARTICOLO 16. RECLAMI E RICHIESTE DEI PASSEGGERI

16.1.Il presente Articolo si applica ai reclami e alle richieste derivanti dal trasporto di passeggeri, compresi i reclami e le richieste relativi a: 

  • a) ritardi del volo, 
  • b) cancellazioni del volo, 
  • c) negato imbarco, 
  • d) rimborso o imbarco su un volo alternativo, 
  • e) assistenza durante un disservizio del volo, 
  • f) compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, 
  • g) diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, ove applicabili, e 
  • h) qualsiasi altro diritto del passeggero derivante dalla normativa applicabile in materia di diritti dei passeggeri. 

I reclami relativi a bagaglio ritardato, smarrito o danneggiato sono inoltre soggetti ai requisiti e ai termini stabiliti all'Articolo 17 e, ove applicabile, nella Convenzione di Montreal. 

16.2.I passeggeri possono presentare reclami e richieste direttamente a DAT utilizzando l'apposito modulo di reclamo o di richiesta, oppure i recapiti pertinenti per reclami/richieste di compensazione, pubblicati su www.dat.dk. 

DAT può richiedere le informazioni e la documentazione giustificativa ragionevolmente necessarie per verificare la richiesta, compresi l'identità del passeggero, il codice di prenotazione, il numero del biglietto, i dati del volo, la prova delle spese, le ricevute, le coordinate bancarie o di pagamento, la prova del potere di agire e qualsiasi altra documentazione ragionevolmente pertinente alla natura della richiesta. 

DAT non è tenuta a decidere su una richiesta fino a quando non siano state fornite informazioni sufficienti a consentire un'adeguata valutazione della richiesta, salvo che norme imperative di legge dispongano diversamente. 

16.3.DAT si adopera per fornire una prima risposta a un reclamo o a una richiesta sufficientemente documentati entro quattordici (14) giorni lavorativi dal ricevimento. 

La risposta di DAT può: 

  • a) accogliere il reclamo o la richiesta, 
  • b) respingere il reclamo o la richiesta, indicando i motivi della decisione, 
  • c) richiedere ulteriori informazioni o documentazione ragionevolmente necessarie per valutare il reclamo o la richiesta, oppure 
  • d) informare il passeggero che è necessario ulteriore tempo per valutare la questione, fornendo un'indicazione del momento in cui è ragionevolmente prevedibile un'ulteriore risposta. 

Una richiesta di ulteriori informazioni o documentazione non pregiudica alcun termine imperativo che, ai sensi della normativa applicabile, non possa essere modificato mediante accordo. 

16.4.I passeggeri interessati da un ritardo o da una cancellazione del volo o da un negato imbarco possono avere diritto al rimborso, all'imbarco su un volo alternativo, all'assistenza e/o alla compensazione pecuniaria in conformità al regolamento (CE) n. 261/2004 o ad altra normativa in materia di diritti dei passeggeri applicabile al volo in questione. 

Ulteriori informazioni su tali diritti e sulle procedure di DAT in caso di disservizi del volo sono disponibili su www.dat.dk. 

Nulla nelle presenti Condizioni di Trasporto limita o esclude alcun diritto del passeggero che non possa essere legittimamente limitato o escluso. 

16.5.Qualora il passeggero non concordi con la risposta definitiva di DAT o ritenga che DAT non abbia rispettato la normativa applicabile in materia di diritti dei passeggeri, il passeggero può rivolgersi all'organismo nazionale competente responsabile dell'applicazione, a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie o ad altra autorità competente, ove disponibili. 

Le informazioni sulle autorità competenti in materia di diritti dei passeggeri e sulle procedure di reclamo sono disponibili tramite www.dat.dk e nelle informazioni sui diritti dei passeggeri pubblicate dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali competenti. 

Nulla nel presente Articolo impedisce al passeggero di promuovere un'azione dinanzi a un giudice competente o di esercitare qualsiasi altro rimedio previsto dalla normativa applicabile. 

16.6.Il passeggero può autorizzare un'altra persona, compreso un avvocato o altro rappresentante, ad agire per conto del passeggero. 

DAT può richiedere una prova ragionevole del potere del rappresentante, compresa una procura firmata, prima di comunicare informazioni personali, discutere una richiesta con il rappresentante o effettuare pagamenti tramite il rappresentante. 

16.7.Il genitore, il tutore legale o altra persona legalmente autorizzata ad agire per conto di un passeggero minorenne o privo di capacità di agire può presentare un reclamo o una richiesta per conto di tale passeggero. DAT può richiedere una prova ragionevole del potere di agire di tale persona. 

16.8.Il passeggero può presentare un reclamo o una richiesta per conto di un altro passeggero che viaggia nell'ambito della stessa prenotazione, ove autorizzato da tale passeggero. DAT può richiedere una procura firmata o altra prova ragionevole di tale potere. 

16.9.Il termine applicabile a qualsiasi reclamo, richiesta o azione legale è determinato dalla legge o dalla convenzione internazionale applicabile alla specifica richiesta. 

Ove si applichi il regolamento (CE) n. 261/2004, qualsiasi termine di prescrizione per la proposizione di una richiesta è determinato in conformità alla legge nazionale applicabile. 

Ove si applichi la Convenzione di Montreal, si applicano i termini di reclamo e di decadenza specificati nella Convenzione e all'Articolo 17 delle presenti Condizioni di Trasporto. 

ARTICOLO 17. RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO E TERMINI

17.1.Il ricevimento del bagaglio registrato senza riserve da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce presunzione, salvo prova contraria, che il bagaglio è stato consegnato in buono stato e in conformità al contratto di trasporto. 

17.2.Qualora il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve segnalare il danno al partner di DAT per la gestione del bagaglio presso l'aeroporto di arrivo e compilare un Damage Report (DPR) o un rapporto equivalente sul bagaglio. La segnalazione deve essere effettuata non appena il danno viene scoperto e, in ogni caso, non oltre sette (7) giorni dal ricevimento del bagaglio. 

Il passeggero deve conservare il Damage Report e qualsiasi documentazione giustificativa, comprese fotografie e ricevute, e presentarli a DAT su richiesta. 

Ove si applichi la Convenzione di Montreal, il reclamo deve essere effettuato per iscritto e consegnato o spedito non oltre sette (7) giorni dal ricevimento del bagaglio. Un Damage Report redatto per iscritto da DAT o dal suo partner per la gestione del bagaglio può soddisfare tale requisito qualora documenti adeguatamente il reclamo del passeggero e il danno in questione. 

In mancanza di reclamo scritto entro il termine prescritto dalla Convenzione di Montreal, nessuna azione può essere promossa nei confronti di DAT in relazione a tale danno, salvo in caso di frode da parte di DAT. 

17.3.Qualora il bagaglio registrato non arrivi insieme al passeggero, il passeggero deve segnalare il mancato arrivo del bagaglio al partner di DAT per la gestione del bagaglio presso l'aeroporto di arrivo non appena il mancato arrivo diventa evidente. 

Il passeggero deve compilare un Rapporto di irregolarità del bagaglio (Property Irregularity Report, PIR) o un rapporto equivalente di bagaglio mancante presso l'aeroporto di arrivo. I rapporti relativi a bagaglio ritardato o mancante sono redatti presso l'aeroporto di arrivo e i passeggeri devono pertanto segnalare il mancato arrivo prima di lasciare l'aeroporto. 

Il passeggero deve conservare il PIR e indicare il numero di riferimento del rapporto in qualsiasi successiva corrispondenza o richiesta relativa al bagaglio ritardato. 

Ove si applichi la Convenzione di Montreal, qualsiasi reclamo relativo al ritardo deve essere effettuato per iscritto non oltre ventuno (21) giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. Un PIR o un rapporto equivalente redatto per iscritto da DAT o dal suo partner per la gestione del bagaglio può soddisfare il requisito del reclamo scritto qualora documenti adeguatamente il reclamo. 

In mancanza di reclamo scritto entro il termine prescritto dalla Convenzione di Montreal, nessuna azione può essere promossa nei confronti di DAT in relazione al ritardo, salvo in caso di frode da parte di DAT. 

17.4.La compilazione di un PIR, di un DPR o di un rapporto equivalente sul bagaglio non esonera il passeggero dall'obbligo di fornire a DAT qualsiasi ulteriore informazione o documentazione ragionevolmente necessaria per valutare la richiesta, comprese ricevute, fotografie, prove di acquisto o prove delle spese. 

Qualsiasi richiesta di rimborso delle spese ragionevoli derivanti dal ritardo del bagaglio deve essere presentata a DAT unitamente al relativo PIR e alle ricevute giustificative, in conformità alla procedura pubblicata su www.dat.dk. 

DAT può richiedere al passeggero di fornire il relativo PIR o DPR, il tagliando bagaglio, la prova di proprietà o di acquisto, fotografie, ricevute, prove dell'età e del valore dell'articolo, prove dei costi di riparazione o di sostituzione e qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria per determinare la sussistenza e l'ammontare della richiesta. 

La mancata presentazione di ragionevoli prove giustificative può comportare il rigetto della richiesta o la sua valutazione sulla base delle prove altrimenti disponibili, fatte salve la Convenzione di Montreal e le altre norme imperative di legge. 

17.5.Ove si applichi la Convenzione di Montreal, il diritto al risarcimento si estingue qualora l'azione giudiziaria non sia promossa entro due (2) anni, calcolati in conformità all'articolo 35 della Convenzione di Montreal. 

ARTICOLO 18. RIFIUTO O INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

18.1.Qualora il passeggero violi in modo sostanziale le presenti Condizioni di Trasporto, la normativa applicabile o le legittime istruzioni di sicurezza (safety o security) o operative impartite da DAT o dal suo personale, DAT può rifiutare o interrompere il trasporto del passeggero e, ove ragionevolmente necessario, cancellare qualsiasi trasporto residuo non utilizzato nell'ambito della relativa prenotazione. 

18.2.Ove ragionevolmente possibile, DAT informerà il passeggero del motivo del rifiuto o dell'interruzione del trasporto. 

18.3.Qualsiasi diritto al rimborso a seguito del rifiuto, dell'interruzione o della cancellazione del trasporto ai sensi del presente Articolo è determinato in conformità alle condizioni tariffarie applicabili, alle presenti Condizioni di Trasporto e alle norme imperative di legge. Nulla nel presente Articolo consente a DAT di trattenere alcun importo che debba essere rimborsato ai sensi di norme imperative di legge. 

18.4.Qualora il rifiuto o l'interruzione del trasporto derivi dalla condotta illecita del passeggero o da una violazione sostanziale delle presenti Condizioni, il passeggero deve risarcire a DAT qualsiasi ragionevole perdita, danno, costo o spesa direttamente causati da tale condotta o violazione, nella misura in cui siano recuperabili ai sensi della normativa applicabile. 

ARTICOLO 19. FACOLTÀ DI MODIFICARE LE PRESENTI CONDIZIONI

19.1.Nessun agente, dipendente o rappresentante di DAT ha il potere di alterare, modificare o rinunciare ad alcuna disposizione delle presenti Condizioni di Trasporto, salvo che sia espressamente autorizzato per iscritto da DAT a farlo. 

19.2.Le presenti Condizioni di Trasporto possono essere rese disponibili in più lingue. In caso di incongruenza o di divergenza interpretativa tra la versione inglese e una versione tradotta, prevale la versione inglese, salvo nella misura in cui norme imperative di legge dispongano diversamente. 

Allegato – Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio

La presente nota informativa sintetizza le norme in materia di responsabilità applicate dai vettori aerei comunitari, come prescritto dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione di Montreal. 

Risarcimento in caso di morte o lesioni 

Non vi sono limiti finanziari alla responsabilità per lesioni o morte del passeggero. Per i danni fino a 151 880 DSP (importo approssimativo in valuta locale), il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di sopra di tale importo, il vettore aereo può difendersi da una richiesta dimostrando di non aver agito con negligenza o di non essere altrimenti in colpa. 

Anticipi di pagamento 

In caso di morte o lesione del passeggero, il vettore aereo deve effettuare un anticipo di pagamento, per far fronte alle immediate necessità economiche, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto al risarcimento. In caso di morte, tale anticipo di pagamento non può essere inferiore a 16 000 DSP (importo approssimativo in valuta locale). 

Ritardi dei passeggeri 

In caso di ritardo dei passeggeri, il vettore aereo è responsabile del danno, salvo che abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o che sia stato impossibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo dei passeggeri è limitata a 6 303 DSP (importo approssimativo in valuta locale). 

Ritardi del bagaglio 

In caso di ritardo del bagaglio, il vettore aereo è responsabile del danno, salvo che abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o che sia stato impossibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo del bagaglio è limitata a 1 519 DSP (importo approssimativo in valuta locale). 

Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio 

Il vettore aereo è responsabile della distruzione, della perdita o del danneggiamento del bagaglio fino a 1 519 DSP (importo approssimativo in valuta locale). Per il bagaglio registrato, il vettore è responsabile anche in assenza di colpa, salvo che il bagaglio fosse difettoso. Per il bagaglio non registrato, il vettore è responsabile soltanto in caso di colpa. 

Limiti più elevati per il bagaglio 

Il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato effettuando una dichiarazione speciale al più tardi al momento dell'accettazione e pagando un supplemento. 

Reclami relativi al bagaglio 

In caso di danneggiamento, ritardo, perdita o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare reclamo scritto al vettore aereo il prima possibile. In caso di danneggiamento del bagaglio registrato, il passeggero deve presentare reclamo scritto entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro 21 giorni, in entrambi i casi dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. 

Responsabilità del vettore contrattuale e del vettore di fatto 

Qualora il vettore aereo che opera effettivamente il volo non coincida con il vettore aereo contrattuale, il passeggero ha il diritto di presentare un reclamo o una richiesta di risarcimento nei confronti dell'uno o dell'altro. Se sul biglietto è indicato il nome o il codice di un vettore aereo, tale vettore aereo è il vettore aereo contrattuale. 

Termini per l'azione 

Qualsiasi azione giudiziaria per la richiesta di risarcimento deve essere promossa entro due anni dalla data di arrivo dell'aeromobile o dalla data in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare. 

Base delle informazioni 

Le norme sopra descritte si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, attuata nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97 (come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002) e dalla legislazione nazionale degli Stati membri.